Sez. L, Sentenza n. 534 del 17/02/1976 (Rv. 379197 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - SPECIALITA DEL RAPPORTO RISPETTO A QUELLO COMUNE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO - APPLICABILITA DELL'ART 2120 COD CIV - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - SPECIALITA DEL RAPPORTO RISPETTO A QUELLO COMUNE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO - APPLICABILITA DELL'ART 2120 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, disciplinato dal RD 8 gennaio 1931, n 148, si distingue nettamente dal comune rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato, poiche tale personale gode di uno speciale status, costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato. Tale rapporto e soggetto a una disciplina speciale che interamente lo regola, sia nella Costituzione e nel contenuto essenziale, sia nelle sue vicende, sicche resta esclusa l'applicazione della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro dettata dall'art 2120 cod civ per l'indennita di anzianita. (Conf 1329/72, mass n 357863; (Conf 1326/72, mass n 357856; (Conf 627/71, mass n 350343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)