Sez. U, Sentenza n. 3543 del 18/10/1976 (Rv. 382296 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE - COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI - LIMITI.*
In ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro con i dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, la Competenza giurisdizionale della Corte dei conti anziche del giudice ordinario e limitata alle domande che riguardano direttamente la liquidazione della pensione, e, pertanto, non si estende alle domande concernenti oggetti diversi e distinti, sia pure potenzialmente influenti sul trattamento di quiescenza, quali quelle rivolte a conseguire una superiore qualifica e gli altri benefici economici previsti, in favore degli ex combattenti, dalla legge 24 maggio 1970 n 336. (V 3459/75, mass n 377625; (V 2159/75, mass nn 375932, 375933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 23, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 11, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)