Sez. 3, Sentenza n. 9621 del 15/11/1994 (Rv. 488609 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Situazioni caratterizzate da occupazione abusiva - Disciplina prevista dagli artt. 2, 22 e 58 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità alle situazioni predette - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE
La disciplina prevista dagli artt. 2, 22 e 58 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in ordine alla durata del rapporto di affitto di fondo rustico, è applicabile ai rapporti di affitto caratterizzati da un'originaria natura negoziale e protraentisi di fatto nonostante la scadenza di un termine legale o convenzionale alla data del 6 maggio 1982, ma non anche alle situazioni prive sin dall'origine di una base legale, nonché di un titolo di legittimazione, e svolte da allora in poi quali occupazioni abusive.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)