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Sez. U, Sentenza n. 6157 del 30/05/1991 (Rv. 472459 - 01)

Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga legale) - Contratti assoggettati | Affitto a coltivatore non diretto - Scadenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 - Prosecuzione di fatto nel periodo successivo - Applicabilità della nuova normativa.
Stato
decisa il 1991-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472459-01

Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga legale) - Contratti assoggettati

Il rapporto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, la cui ultima scadenza negoziale sia precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, ma che persista, anche solo di fatto, alla data medesima, ha una durata residuale, di natura contrattuale, pari ad un quindicennio a partire dal giorno successivo a detta ultima scadenza, secondo le previsioni dell'art. 22 primo comma della citata legge, considerato che tale norma, in difetto di espressa esclusione, è resa operante dalla disposizione transitoria dell'art. 53 sulla applicabilità della legge stessa a "tutti i rapporti comunque in corso".

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)