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Sez. 2, Sentenza n. 15372 del 01/12/2000 (Rv. 542349 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Presupposti - Struttura e funzione - Conseguenze - Onere del condominio di provare rigorosamente la comproprietà del bene, appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 cod. civ. - Esclusione - Onere del condomino di provare il titolo di proprietà esclusiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542349-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

Per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la reivindicatio la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)