Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 01/06/1974 (Rv. 369715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - FESTIVITA LAVORATE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - SPETTANZA - MANCATA INCLUSIONE NELL'ART 3 DELLA LEGGE DEL 1954 N 90 DEI LAVORATORI RETRIBUITI CON STIPENDIO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - FESTIVITA LAVORATE - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - SPETTANZA - MANCATA INCLUSIONE NELL'ART 3 DELLA LEGGE DEL 1954 N 90 DEI LAVORATORI RETRIBUITI CON STIPENDIO - IRRILEVANZA.*
L'omessa inclusione, nell'art 3 della legge 31 marzo 1954 n 90, dei lavoratori retribuiti con stipendio fra quelli che hanno diritto ad una maggiorazione retributiva per lavoro prestato nei giorni di festivita infrasettimanali, non comporta per i lavoratori non inclusi un diniego della maggiorazione stessa: per regola generale tutti i lavoratori hanno diritto, indipendentemente dalle modalita di computo della retribuzione, al riposo in quei giorni ovvero ad un compenso se non fruiscono di tale riposo. (fattispecie riguardante agenti alle dipendenze di aziende di trasporti pubblici in concessione). (Conf 3012'72, mass n 360770; 3600'69, mass n 343798; 1944'60).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)