Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 30/10/1969 (Rv. 343798 - 01)
SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - AZIENDE SPECIALI - IN GENERE - DIPENDENTI - RAPPORTO TRA AZIENDA E DIPENDENTI - NATURA - LAVORO PRESTATO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - AZIENDE SPECIALI - IN GENERE - DIPENDENTI - RAPPORTO TRA AZIENDA E DIPENDENTI - NATURA - LAVORO PRESTATO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
I dipendenti delle aziende speciali municipali e provinciali non sono dipendenti dell'ente pubblico territoriale autarchico, ma dipendenti dell'azienda, inquadrabili sindacalmente a norma dell'art. 3 del RD 1 luglio 1926, n. 1130, ed i loro rapporti con l'azienda sono parificabili o positivamente parificati dagli articoli 2093 e 2129 cod civ, nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale ai rapporti di diritto privato. Tali dipendenti, pur essendo lavoratori a paga fissa, hanno, pertanto, diritto al trattamento festivo per il lavoro prestato nelle festivita infrasettimanali. (V 1225-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Legge 01/07/1926 num. 1130 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)