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Sez. L, Sentenza n. 22001 del 01/09/2008 (Rv. 604773 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Art. 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000 - Efficacia - Generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n.662 del 1996 - Fondamento - Effetti.
Stato
decisa il 2008-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604773-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge n. 388 del 2000, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente. In tal modo sono state tenute ferme le penalità di cui alla legge n. 662 citata e, nel contempo, è stato riconosciuto alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto, con disciplina di intrinseca ragionevolezza

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)