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Sez. L, Sentenza n. 22414 del 22/10/2009 (Rv. 610895 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Art. 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000 - Efficacia - Generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 662 del 1996 - Fondamento - Effetti - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610895-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

In tema di sanzioni civili per omissioni contributive previdenziali, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, la legge n. 388 del 2000, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17 della legge n. 388 del 2000 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto. La conservazione delle sanzioni previste dalla legge n. 662 citata, peraltro, è condizionata alla sussistenza del credito dell'INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell'istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 116, commi da 8 a 10 della legge n.388 citata.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)