Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 26/07/1986 (Rv. 447496 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ - RAPPORTI DI FATTO - RILEVANZA - SITUAZIONI INTEGRANTI UNA OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ - RAPPORTI DI FATTO - RILEVANZA - SITUAZIONI INTEGRANTI UNA OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
La legge n. 203 del 1982 - concernente la nuova disciplina dei contratti agrari - trova applicazione, ai sensi dell'art. 53 della stessa, ai "rapporti comunque in corso", anche se di fatto, sempre che il rapporto di fatto sia conseguente al mancato rilascio del fondo, da parte dell'affittuario, dopo la cessazione del contratto per scadenza del termine, e non concerne, invece, quelle situazioni che, prive di titolo legale, integrano una occupazione abusiva del fondo stesso. (V 4494/84, mass n 436394; (V 1186/84, mass n 433330).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)