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Sez. 3, Sentenza n. 4494 del 28/07/1984 (Rv. 436394 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI IN CORSO DI FATTO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*
Stato
decisa il 1984-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436394-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI IN CORSO DI FATTO AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*

La legge n. 203 del 1982, recante la nuova normativa dei contratti agrari, si applica anche ai rapporti in corso di fatto al momento della sua entrata in vigore alla stregua del primo comma dell'art. 53 della medesima, il quale - nel disporne l'operatività per "tutti i rapporti, comunque in corso", salvo i limiti del giudicato (o della sentenza già esecutiva) e della transazione e con la eccezione del diritto di ripresa - con l'univoco tenore dello avverbio "comunque" ha assoggettato all'Azione di tale legge, al fine di regolare le situazioni sostanziali determinatesi nell'ambito dei rapporti agrari, i rapporti in via di svolgimento in base alla loro persistente esistenza fattuale, al di là ed a prescindere dalla vigenza de iure, conformemente ai successivi commi terzo e quarto, ove con interpretazione autentica delle leggi di proroga sono presi in considerazione a quel fine anche i rapporti di mero fatto. (V 1429/84; (contra 1186/84, mass 433330).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)