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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 17/02/1984 (Rv. 433330 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DEL CONTRATTO CON CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI UNA DURATA MINIMA - SUSSISTENZA - COMPIMENTO DI TALE DURATA PRIMA DELL'AVVENUTO DELLA NUOVA NORMATIVA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433330-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DEL CONTRATTO CON CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI UNA DURATA MINIMA - SUSSISTENZA - COMPIMENTO DI TALE DURATA PRIMA DELL'AVVENUTO DELLA NUOVA NORMATIVA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONSEGUENZE.*

L'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, nel fissare per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto una durata non inferiore a quindici anni, non ha disposto una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va computato, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore e mai interrotti, anche il tempo anteriore a detto momento, con la conseguenza che il compimento di quel periodo prima dell'avvento della nuova normativa sui patti agrari (legge n. 203 del 1982) comporta l'inoperatività della medesima, non applicabile ai rapporti ormai cessati a favore del detentore abusivo del fondo. (V 4163/82, mass n 422137; (V 3538/82, mass n 421521).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)