Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10450 del 02/05/2018 (Rv. 648403 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Calamità naturali - Impresa - Aiuto di Stato - Erogazione - Presupposti - Prova.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).
Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407, Regolam. Commissione CEE 27/06/2014 num. 717, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107 com. 2 lett. B, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)