Sez. L, Sentenza n. 2585 del 12/04/1983 (Rv. 427449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DEL TERMINE - TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE, EX ART. 6 LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SCADENZA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ILLEGITTIMITÀ DELL'OPPOSIZIONE DEL TERMINE - TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE, EX ART. 6 LEGGE N. 604 DEL 1966 - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato i vari rapporti a termine susseguitisi fra le parti in violazione della legge n. 230 del 1962, ove il lavoratore licenziato abbia proposto domanda di riassunzione a norma della legge n. 604 del 1966, ai fini della tempestività dell'impugnazione del licenziamento rileva il comportamento risolutore delle parti stesse e, all'uopo, la interruzione delle prestazioni lavorative ed eventualmente la sua entità nonché se essa trovi giustificazione non già sul semplice fatto della scadenza del termine, bensì eventualmente in un autonomo fatto idoneo alla risoluzione del rapporto come sopra convertito, quale lo stesso mutuo consenso, nonché "a fortiori" la comunicazione che dia al lavoratore certezza della volontà di recesso del datore di lavoro. (V 7092/82, mass n 424766; (V 1086/82, mass n 418957; (Conf 5655/81, mass n 416355).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)