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Sez. L, Sentenza n. 1086 del 20/02/1982 (Rv. 418957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OMISSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE O DELLA PROROGA E RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OMISSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE O DELLA PROROGA E RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*

La mancata proposizione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'impugnazione prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 non preclude mai al lavoratore la possibilità dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità, per ragioni formali o sostanziali, dell'apposizione del termine, o della proroga di esso, né impedisce al lavoratore medesimo di dimostrare che il rapporto è riconducibile nell'ambito del contratto a tempo indeterminato a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230. (V 5655/81, mass n 416355; (V 5021/81, mass n 415799; (V 5020/81, mass n 415797; (V 4967/81, mass n 415743; (V 4413/81, mass n 415111; (V 3862/81, mass n 414511 (2632/80, mass n 406373; (V 2632/80, mass n 406372; (V 1924/80, mass n 405551; (V 4479/79, mass n 401003; (V 1365/76, mass n 380065; (V 2120/79 mass n 398483; (V 1017/79 mass n 397213).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)