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Sez. 2, Sentenza n. 2138 del 16/06/1969 (Rv. 341439 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - DECRETO LEGISLATIVO - DELEGA DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - REQUISITI - DM 21 AGOSTO 1958, N.211, SULLE TARIFFE DEGLI ONORARI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - NATURA DI DECRETO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341439-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - DECRETO LEGISLATIVO - DELEGA DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - REQUISITI - DM 21 AGOSTO 1958, N.211, SULLE TARIFFE DEGLI ONORARI DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - NATURA DI DECRETO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.*

Affinche ricorra l'ipotesi di delega dell'Esercizio della funzione legislativa occorre il concorso di un duplice ordine di requisiti uno di Forma e l'altro di sostanza. Sotto il primo aspetto l'Esercizio della funzione legislativa puo essere delegato, a norma dell'art.76 della Costituzione, esclusivamente al governo, inteso nella sua concreta accezione di organo collegiale unitario, cosi come individuato nel successivo art.92 della Costituzione medesima. L'atto adottato dal singolo ministro, sia pure di concerto con altro ministro, ancorche emanato in virtu di una potesta delegata, e sempre insuscettibile di assumere forza di legge delegata. Sotto il secondo aspetto e, poi, necessario che il provvedimento del potere esecutivo abbia per oggetto un atto fornito di forza innovativa tipica, capace, cioe, di innovare in grado primario al sistema legislativo preesistente. Il DM 21 agosto 1958, n. 211, riguardante le tariffe degli onorari degli ingegneri e degli architetti, non puo dirsi emanato in applicazione di un potere legislativo delegato, essendosi il ministro limitato con tale provvedimento ad adeguare al mutato valore della moneta la tariffa a suo tempo approvata con la legge 2 marzo 1949, n.143.*

Riferimenti normativi: Legge 21/08/1958 num. 211, Costituzione art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)