Sez. 2, Sentenza n. 1412 del 06/03/1979 (Rv. 397726 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MINIMI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - DEROGABILITA CONVENZIONALE EX ART 2233 COD CIV - COMPENSI SPETTANTI AD INGEGNERI ED ARCHITETTI - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - MINIMI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - DEROGABILITA CONVENZIONALE EX ART 2233 COD CIV - COMPENSI SPETTANTI AD INGEGNERI ED ARCHITETTI - ESTENSIONE.*
La derogabilita convenzionale dei minimi delle tariffe professionali, implicitamente prevista dall'art 2233 cod civ nella parte in cui fissa il carattere suppletivo delle tariffe medesime, opera anche con riguardo ai compensi spettanti ad ingegneri ed architetti, in quanto l'art 6 del DM 21 agosto 1958 sulla tariffa dei predetti professionisti, che stabilisce l'inderogabilita dei minimi, non puo avere portata modificativa o derogativa della norma di cui al citato art 2233 cod civ, attesa la sua natura di norma secondaria. (Conf 3359/77, mass n 386900; (Conf 2138/69, mass n 341439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, DM 21/08/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)