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Sez. 1, Sentenza n. 19022 del 08/04/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 227973 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Condizione di cd. clandestinità - Giustificato motivo per la mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227973-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la condizione di clandestinità nel territorio nazionale non costituisce, di per sè, giustificato motivo per la mancata esibizione, da parte dello straniero, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione che lo stesso possegga o del quale era in grado di munirsi prima del suo ingresso nello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)