Sez. 1, Sentenza n. 19022 del 08/04/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 227973 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Condizione di cd. clandestinità - Giustificato motivo per la mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la condizione di clandestinità nel territorio nazionale non costituisce, di per sè, giustificato motivo per la mancata esibizione, da parte dello straniero, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione che lo stesso possegga o del quale era in grado di munirsi prima del suo ingresso nello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)