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Sez. U, Sentenza n. 16453 del 24/02/2011 Cc. (dep. 27/04/2011) Rv. 249546 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Modifiche introdotte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 - Ambito di applicazione dell'obbligo di esibizione - Applicabilità limitata agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato - Conseguenze - "Abolitio criminis" per gli stranieri in posizione irregolare.
Stato
decisa il 2011-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249546-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 22 lett. H CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)