Sez. 1, Sentenza n. 26589 del 08/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236901 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Sicurezza pubblica - Stranieri - Reato previsto dall'art.6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Destinatari - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
L'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione, previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), incombe anche sullo straniero immigrato clandestinamente, a nulla rilevando che lo stesso non ne sia in possesso per non essersene munito preventivamente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)