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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 09/02/1999 Ud. (dep. 24/03/1999) Rv. 213266 - 01

FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 - Regolare attivazione della procedura di definizione agevolata - Sufficienza ai fini dell'applicazione dell'amnistia - Versamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213266-01

FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA

In materia di reati finanziari l'amnistia concessa dal D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 è oggettivamente condizionata soltanto alla attivazione regolare della procedura di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, disciplinata dal titolo VI della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e non richiede pertanto il previo versamento effettivo delle imposte dovute, a meno che esso non sia espressamente richiesto per l'efficacia della stessa istanza di definizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)