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Sez. 5, Sentenza n. 48283 del 10/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 230581 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Valutazione di commissione medica sulla invalidità - Attribuibilità del carattere della falsità - Presupposti - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230581-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

L'attestazione di invalidità civile totale o di una sua percentuale che non sia rispondente alla realtà, ove non fondata su un metodo di accertamento scientifico incontroverso, costituisce condotta rilevante come falsità ideologica in atto pubblico, in quanto l'atto in questione opera una qualificazione rilevante nei rapporti giuridici ed è perciò vincolato a parametri al cui rispetto è ancorata la tutela della pubblica fede. (Fattispecie nella quale la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile aveva attestato un grado di riduzione permanente della invalidità superiore a quello poi risultato effettivo, senza previa analisi strumentale e supporto documentale sanitario ossia senza aver fatto riferimento a parametri di legge o ad una prassi clinica incontroversa, cosicchè la Corte ha affermato che i responsabili di tale scelta avevano accettato il rischio di non rispondenza al vero di quanto attestato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)