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Sez. 3, Sentenza n. 5202 del 13/06/1987 (Rv. 453806 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - NOZIONE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - FATTISPECIE (RAPPORTO DI DIPENDENZA FRA LA CAUSA RELATIVA ALL'AZIONE DIRETTA DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE E QUELLA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA).*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453806-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - NOZIONE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE IN CAUSE DIPENDENTI TRA LORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - FATTISPECIE (RAPPORTO DI DIPENDENZA FRA LA CAUSA RELATIVA ALL'AZIONE DIRETTA DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE E QUELLA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA).*

Ricorre l'ipotesi di cause tra loro dipendenti, che impone al giudice del gravame di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte (o delle parti) a cui non sia stata notificata l'impugnazione, quando più cause distinte, riunite in un unico processo, o per la natura propria delle situazioni giuridiche controverse (dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti (dipendenza di carattere formale) debbono restare Unite anche in Sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. (nella specie, applicando il principio suesposto, dalla C.S. è stato affermato il rapporto di dipendenza fra la causa avente ad oggetto l'Azione diretta di responsabilità nei confronti dello assicuratore ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 e quella proposta, ai sensi del successivo art. 19 della stessa legge, nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada). (Conf 1647/71, mass n 352084, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)