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Sez. 2, Sentenza n. 3939 del 28/09/1989 (Rv. 463774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI SU QUESTIONI DECISIVE - PROPOSIZIONE AD INIZIATIVA DI UNA PARTE - GIUDICATO NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI DA CHIAMARE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI SU QUESTIONI DECISIVE - PROPOSIZIONE AD INIZIATIVA DI UNA PARTE - GIUDICATO NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI DA CHIAMARE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel giudizio d'impugnazione, verificatosi il presupposto perché il contraddittorio debba integrarsi a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., cioè quando la sentenza impugnata è stata pronunciata fra più parti in una causa inscindibile od in più cause che siano reciprocamente dipendenti in ordine ad una o più questioni decisive, l'impugnazione, che abbia ad oggetto tali questioni, proposta da una parte, impedisce che su di esse si formi il giudicato nei confronti delle parti che devono essere chiamate ad integrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che queste, una volta chiamate, propongano o no impugnazione a loro volta, ovvero la propongano inammissibilmente oltre i termini ai quali l'art. 333 cod. proc. civ. rinvia (artt. 343 e 371 cod. proc. civ.), considerando che l'impugnazione proposta tempestivamente dall'impugnante principale estende i suoi effetti-nei limiti delle questioni decisive e comuni nel senso di cui sopra- nei confronti dei chiamati. (nella specie, la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di garanzia per vizi, proposta dal compratore (a) contro il venditore (b), previa esclusione del verificarsi di decadenza in relazione ai termini per la denuncia dei vizi medesimi, ed aveva altresì accolto la domanda di rivalsa, avanzata dal convenuto con chiamata in giudizio del precedente alienante (C). la suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che l'appello tempestivamente proposto, in via principale, dal chiamato (C) nei confronti delle altre parti (a, b) volto a rimettere in discussione la questione della decadenza del compratore (a) dalla garanzia, ostava alla formazione del giudicato anche sul rapporto principale ed estendeva i suoi effetti, sempre in ordine a tale questione, in favore del convenuto (b) ancorché quest'ultimo avesse proposto appello incidentale oltre il prescritto termine). (V 5202/87, mass n 453806; (V 2983/87, mass n 452074; (V 6185/83, mass n 430970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)