Sez. U, Sentenza n. 5107 del 02/04/2003 (Rv. 561745 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Vendita di alloggio assegnato in locazione - Quantificazione del prezzo della vendita - Cognizione del giudice ordinario - Affermazione - Insorgenza della controversia in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi - Ininfluenza - Disapplicazione dell'atto - Potere del giudice ordinario - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia fra l'assegnatario di un alloggio in locazione semplice (nella specie: appartenente alle Forze dell'Ordine) e l'ente concedente (nella specie: Regione Siciliana), con riguardo alla quantificazione del prezzo della vendita degli appartamenti, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito, e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)