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Sez. U, Sentenza n. 6253 del 18/11/1988 (Rv. 460596 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - CONTROVERSIA TRA ASSEGNATARIO E ENTE CONCEDENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460596-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - CONTROVERSIA TRA ASSEGNATARIO E ENTE CONCEDENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia fra l'assegnatario di un alloggio in locazione semplice e l'ente concedente, con riguardo alla quantificazione del canone, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli Atti amministrativi che siano stati adottati in proposito, e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il Sindacato su detti Atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti. (V 4856/85, mass n 442249).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)