Sez. 4, Ordinanza n. 11195 del 26/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231196 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Richiesta di archiviazione - Liquidazione delle spese di custodia - Competenza - Giudice che procede.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese
La competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese di custodia di un bene sequestrato, quando sia stata presentata richiesta di archiviazione da parte del P.M. non ancora decisa dal GIP, appartiene comunque al giudice che procede ai sensi dell'art. 168 T.U. 115 del 2002 e pertanto รจ abnorme il provvedimento del GIP di trasmissione degli atti al P.M. per la liquidazione delle spese di custodia, dopo che sia stato disposto il dissequestro.
Riferimenti normativi: Legge 30/05/2002 num. 115 art. 168, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)