Sez. L, Sentenza n. 2411 del 26/03/1990 (Rv. 466141 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITÀ EX ART. 17 DEL CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITÀ EX ART. 17 DEL CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'indennità prevista dall'art. 17 del C.C.n.L. per il personale dipendente dalle aziende private del gas, della quale sia stata accertata la corresponsione mensile con carattere di continuità e con criteri di calcolo percentuale rispetto alla paga-base, rientra fra le "indennità fisse mensili a carattere continuativo" menzionate dall'art. 10, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 (norme sul riordinamento del fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas) e fa parte, quindi, della retribuzione pensionabile. (V 190/83, mass n 425016).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)