Sez. 3, Sentenza n. 38674 del 07/04/2017 Ud. (dep. 03/08/2017) Rv. 271021 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di incenerimento di rifiuti senza autorizzazione - Natura - Reato di pericolo - Conseguenze - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di svolgimento di attività di incenerimento di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'articolo 261-bis del d.lgs. n.152 del 2006, è un reato formale di pericolo che si configura per il solo fatto della mancanza della prescritta autorizzazione, rimanendo del tutto irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione,
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)