Sez. 3, Sentenza n. 19439 del 17/01/2012 Ud. (dep. 23/05/2012) Rv. 252908 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato ex art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato di pericolo - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)