Sez. 3, Sentenza n. 1230 del 08/05/1973 (Rv. 363794 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE - PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE CAMBIARIA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - REVOCA DELL'INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA - AZIONE CAUSALE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE - PRESCRIZIONE TRIENNALE DELL'AZIONE CAMBIARIA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - REVOCA DELL'INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA - AZIONE CAUSALE - PROPOSIZIONE IMPLICITA - CONFIGURABILITA.*
In Sede di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso sulla base di cambiale, non puo il giudice, sulla sola considerazione dell'essere stata intentata un'Azione cambiaria estinta per decorso della prescrizione triennale, limitarsi a revocare l'ingiunzione, dovendosi invece ritenere deducibile in giudizio anche la causa del credito cambiario da parte di chi propone l'Azione cambiaria, poiche quest'ultima e quella del rapporto fondamentale, avendo identico petitum e identica causa petendi, possono cumularsi in un identico giudizio. (Conf 186/69, mass n 338107).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)