Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 13/12/1973 (Rv. 367333 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA - AMMISSIBILITA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CAUSALE NEL GIUDIZIO SULL'AZIONE CAMBIARIA - MUTATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA - AMMISSIBILITA - MODALITA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CAUSALE NEL GIUDIZIO SULL'AZIONE CAMBIARIA - MUTATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA.*
L'Azione cambiaria e quella del rapporto fondamentale sono proponibili cumulativamente nello stesso giudizio. In tal caso, il creditore puo chiedere la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta sia in base alla cambiale sia in base al rapporto sottostante interceduto tra le parti, ovvero alternativamente per l'uno o per l'altro titolo, oppure puo subordinare la condanna fondata sul rapporto sostanziale al caso che l'Azione cambiaria venga respinta. A colui che ha agito in via cambiaria e consentito mutare la domanda. L'Azione causale puo essere esperita, anche ad iniziativa di parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base dell'Azione cambiaria. (V 1230/73, mass n 363794; 1709/68, mass n 333558; (V 21/67, mass n 325627).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)