Sez. 2, Sentenza n. 46118 del 20/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015) Rv. 265216 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Terapie mediche sperimentali - Dichiarazioni veritiere concernenti il metodo di produzione dei farmaci accompagnate da dichiarazioni mendaci circa la competenza professionale del produttore e l'efficacia del farmaco - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta di chi, nell'indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie "sperimentali", pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l'utilità della terapia in realtà illegale perchè disconosciuta dalle autorità competenti nonché false informazioni circa la qualifica di medico e la competenza professionale del responsabile della società produttrice del farmaco (Fattispecie relativa al c.d. "metodo stamina").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)