Sez. 2, Sentenza n. 28791 del 18/06/2015 Ud. (dep. 07/07/2015) Rv. 264400 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - Silenzio su circostanze contrattuali rilevanti - Raggiro - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta del costruttore di un immobile, il quale, nella fase delle trattative per la vendita dello stesso, ed anche successivamente alla stipula del preliminare, aveva omesso di riferire all'altro contraente che il bene era gravato da ipoteca, facendosi versare cospicui acconti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)