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Sez. 2, Sentenza n. 14040 del 28/05/2008 (Rv. 603420 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della infrazione - Necessità - Deroghe previste dall'art. 384 Reg. Es. Cod. Str. - Tassatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603420-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il verbale di contestazione nel quale era stato precisato che la contestazione immediata non era risultata possibile perchè l'infrazione era emersa "a seguito di definizione di incidente stradale con feriti").

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)