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Sez. 2, Sentenza n. 7415 del 26/03/2009 (Rv. 607720 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Casi di impossibilità della contestazione immediata - Elencazione di cui all'art. 384 reg. cod. str. - Carattere meramente esemplificativo - Estensione ad altre ipotesi - Ammissibilità - Motivazione - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607720-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'elencazione, contenuta nell'art. 384 del reg. esec. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una contestazione di sorpasso vietato, ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva ritenuto inidonea la motivazione dell'omessa contestazione immediata fondata sull'attestazione che il verbalizzante si trovava a bordo di altro veicolo e, perciò, nell'impossibilità di fermare il trasgressore).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 148, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)