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Sez. 3, Sentenza n. 28284 del 22/12/2011 (Rv. 620480 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INTERESSE | Società - Bene conferito in godimento da un socio - Validità del contratto assicurativo stipulato dalla società - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620480-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INTERESSE

In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 cod. civ. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 cod. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una società in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2254 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)