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Sez. 3, Sentenza n. 16826 del 10/11/2003 (Rv. 567995 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Oggetto della tutela - Conseguenze - Interesse all'assicurazione - Soggetti portatori - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567995-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

A differenza del contratto di assicurazione della responsabilità civile (nel quale l'assicuratore si obbliga aa tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito aquiliano), il contratto di assicurazione contro i danni tutela il danno dell'assicurato indipendentemente dall'addebitabilità del sinistro, con la conseguenza che l'interesse all'assicurazione non può sussistere che in favore del proprietario del bene, ovvero del titolare di altro diritto reale, ovvero ancora del titolare di un rapporto obbligatorio, purché assistito da garanzia reale (come nel caso del creditore ipotecario), poiché solo queste categorie di soggetti hanno interesse alla copertura assicurativa per danni alla cosa.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)