Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 18/12/1984 (Rv. 438173 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ - NATURA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ - NATURA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
L'indennità di espropriazione - anche nel caso in cui sia stata stabilita consensualmente con l'accettazione da parte dello espropriato dell'indennità offerta - integra un debito di valuta, non suscettibile di rivalutazione in conseguenza della sopravvenuta svalutazione monetaria, che può soltanto comportare il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ove l'espropriato alleghi e provi quell'ulteriore pregiudizio, anche con il ricorso ad elementi presuntivi valutabili a norma dell'art. 2729 cod. civ. ovvero a fatti notori acquisiti alla comune esperienza e salvo restando l'Onere di una specifica dimostrazione per quanto riguarda il danno emergente derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni svantaggiose o mediante alienazioni di beni, ovvero il danno dedotto con riferimento ad investimenti particolari programmati e resi impossibili dallo inadempimento del debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 28, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)