Sez. 2, Sentenza n. 573 del 07/02/1978 (Rv. 389888 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - SENTENZA DEL PRETORE NON ANCORA DEPOSITATA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA ISTANZA DI REGOLAMENTO PROPOSTA DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - SENTENZA DEL PRETORE NON ANCORA DEPOSITATA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITA - SUCCESSIVA ISTANZA DI REGOLAMENTO PROPOSTA DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
L'istanza di regolamento di Competenza nei confronti di sentenza del pretore, giudice del lavoro, non ancora depositata in cancelleria e inammissibile. Invero: 1) anche tale sentenza, secondo la regola generale, e costituita inscindibilmente dal dispositivo (letto in udienza) e dalla motivazione (depositata in cancelleria); 2) la norma eccezionale che consente la appellabilita di essa, con riserva dei motivi, nel caso di inizio dell'esecuzione in base alla sola copia del dispositivo, non e suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica; 3) l'istanza di regolamento di Competenza deve essere motivata, il che presuppone la conoscenza dei motivi della pronuncia impugnata. La suddetta inammissibilita non incide sull'ammissibilita di successiva istanza di regolamento di Competenza, proposta tempestivamente dalla stessa parte dopo il deposito della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)