Sez. L, Sentenza n. 1242 del 26/02/1982 (Rv. 419121 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
Nel rito del lavoro il termine per impugnare la sentenza, sia esso quello breve o quello annuale ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza completa di motivazione e non già da quello anteriore della lettura in udienza del dispositivo della sentenza stessa. (Conf 399/80, mass n 403775; (Conf 537/78, mass n 389888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)