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Sez. 2, Sentenza n. 7400 del 22/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173393 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173393-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DISTINZIONE.*

Il criterio distintivo tra il reato di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è costituito dalla materialità del fatto, che può essere identico in entrambe le ipotesi, ma dall'elemento intenzionale. Nel primo reato, infatti, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto pretende non gli è dovuto; nel secondo invece, è animato dal fine di esercitare un preteso diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, anche se non occorre che il diritto, per il riconoscimento del quale è data possibilità di ricorrere al giudice, sia realmente fondato. (Conf mass n 169094; (Conf mass n 163657; (Conf mass n 161480; (Conf mass n 156274).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)