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Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 17/12/1984 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169094 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169094-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - DISTINZIONE.*

Il criterio distintivo tra estorsione ed Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non risiede nella materialità del fatto, che può essere identica in ciascuna delle fattispecie, bensì nello elemento intenzionale. Nel primo, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto, con la consapevolezza che quanto pretende non gli compete; nel secondo, l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, senza che tale pretesa sia realmente fondata, essendo, invece, sufficiente la ragionevole opinione che di ciò abbia l'autore del reato. (V mass n 163657; (V mass n 161480).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)