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Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 17/04/2007 Cc. (dep. 02/05/2007) Rv. 236591 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Contratto di assicurazione sulla vita - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236591-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 cod. civ., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 321, Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)