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Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 07/03/1981 (Rv. 411880 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO IN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE O COMUNIONE DEI BENI PREVISTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - LEGITTIMAZIONE DI ENTRAMBI I CONIUGI.*
Stato
decisa il 1981-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411880-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO IN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE O COMUNIONE DEI BENI PREVISTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - LEGITTIMAZIONE DI ENTRAMBI I CONIUGI.*

In materia di riscatto agrario, contitolare del relativo diritto, insieme al soggetto di uno dei rapporti contemplati dall'art 8 della legge n 590 del 1965, e il coniuge del medesimo, ove ricorra la ipotesi della comunione tacita familiare ex art 2140 cod civ o della comunione dei beni di cui all'art 228, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, dato che, una volta operato il retratto, il bene oggetto dello stesso resterebbe comunque acquisito alla comunione. (contra 284/79, mass n 396362).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)