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Sez. 3, Sentenza n. 5201 del 13/06/1987 (Rv. 453804 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO IN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA AI SOGGETTI CHE AVEVANO STIPULATO IL CONTRATTO CON IL CONCEDENTE - ESCLUSIVITÀ - ART. 48 DELLA LEGGE CITATA - PORTATA - RELAZIONE INTERCORRENTE TRA CONCEDENTE E FAMIGLIA COLTIVATRICE - ESTENSIONE AD OGNI RAPPORTO AGRARIO.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453804-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO IN REGIME DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA AI SOGGETTI CHE AVEVANO STIPULATO IL CONTRATTO CON IL CONCEDENTE - ESCLUSIVITÀ - ART. 48 DELLA LEGGE CITATA - PORTATA - RELAZIONE INTERCORRENTE TRA CONCEDENTE E FAMIGLIA COLTIVATRICE - ESTENSIONE AD OGNI RAPPORTO AGRARIO.*

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge sui patti agrari 3 maggio 1982 n. 203 - la quale ha stabilito, all'art. 48, che non solo il rapporto di mezzadria ma anche quelli di Colonia parziaria e di affitto e ogni altro rapporto agrario intercorrono fra concedente e famiglia coltivatrice, - la comunione tacita familiare e l'impresa familiare, seppure considerate nella stipulazione dei contratti agrari come organismi associativi Atti a garantire una certa forza di lavoro e un'adeguata capacità professionale, non diventavano parti del rapporto, né come entità giuridiche autonome, né come insieme di più persone, per cui il diritto di prelazione e quello sussidiario di riscatto spettavano unicamente a coloro che avevano stipulato il contratto col concedente. (V 6702/86, mass n 448849; (V 1875/83, mass n 426722; (V 2885/82, mass n 420772; (V 1289/81, mass n 411880; (V 284/79, mass n 396362).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)