Sez. 3, Sentenza n. 284 del 13/01/1979 (Rv. 396362 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE DI UNO DEI RAPPORTI AGRARI PREVISTI DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE DI UNO DEI RAPPORTI AGRARI PREVISTI DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Il diritto di prelazione agraria spetta soltanto al titolare di uno dei rapporti agrari di cui alla legge n 590 del 1965 e non anche ad altri soggetti, che coltivino il fondo in quanto a lui legati da altri rapporti (nella specie, comunione tacita familiare) ed ai quali lo stesso titolare non e legittimato a trasferire il diritto di prelazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)