Sez. 2 - , Sentenza n. 25569 del 12/11/2020 (Rv. 659675 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Procedimento disciplinare - Violazione del divieto di patrocinio a favore di attività commerciali di terzi - Abrogazione delle disposizioni prevedenti il divieto di pubblicità informativa - Irrilevanza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal d.l. n. 223 del 2006 (conv. in l. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dall'art. 57 del codice di deontologia medica, di concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali, connotandosi tale condotta come comportamento lesivo della dignità, del decoro e della correttezza professionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 233 art. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/2011 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)