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Sez. U - , Sentenza n. 9861 del 19/04/2017 (Rv. 643782 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pubblicità informativa dell'attività professionale - Divieto di divulgazione dei nominativi dei clienti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643782-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, continua ad essere proibita, in base al codice deontologico forense, la divulgazione dei nominativi dei clienti, nonostante il loro consenso, non potendo includersi tale dato, da cui potrebbero derivare indirette interferenze sullo svolgimento dei processi ancora in corso, nella pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, i cui divieti legislativi e regolamentari sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)