Sez. U, Sentenza n. 291 del 05/02/1971 (Rv. 349772 - 01)
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NATO - FATTI DEI DIPENDENTI MILITARI O CIVILI - RESPONSABILITA DELLO STATO DI SOGGIORNO - FONDAMENTO - NORMATIVA INTERNAZIONALE - APPLICABILITA DELLA LEGISLAZIONE INTERNA SULLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESCLUSIONE.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NATO - FATTI DEI DIPENDENTI MILITARI O CIVILI - RESPONSABILITA DELLO STATO DI SOGGIORNO - FONDAMENTO - NORMATIVA INTERNAZIONALE - APPLICABILITA DELLA LEGISLAZIONE INTERNA SULLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESCLUSIONE.*
La responsabilita dello stato di soggiorno sorge, in via eccezionale, per effetto di una sostituzione allo stato di origine e dell'accollo anomalo di un debito che sarebbe proprio di quest'ultimo. Essa non puo trovare percio fondamento se non nelle norme di legge che dispongono detta sostituzione o detto accollo e negli stretti limiti stabiliti dalle stesse norme (cioe convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e legge di esecuzione n 1335 del 1955), non mai all'infuori di essa, in Disposizioni dell'ordinamento interno dello stato di soggiorno. In particolare, la responsabilita stessa non puo sorgere dall'applicazione delle norme sulla circolazione dei veicoli e meno che mai dall'art 2054 cod civ.*
Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 art. 8, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)